Descrizione
Gli elettori italiani residenti all’estero, i quali votano per corrispondenza ai sensi della L. 27 dicembre 2001, n. 459 e del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, possono presentare apposita opzione per esercitare il diritto di voto in Italia entro il 10° giorno successivo all’indizione delle consultazioni referendarie (art. 4, comma 2, L. n. 459/2001 ed art. 4, comma 5, d.P.R. n. 104/2003), ossia entro giovedì 10 aprile 2025. L’opzione stessa deve pervenire tramite consegna a mano o per invio postale o telematico all’Ufficio consolare di riferimento, utilizzando preferibilmente l’unito modello ministeriale. Sarà cura degli elettori verificare che l’opzione spedita per posta sia stata ricevuta in tempo utile dal proprio Ufficio consolare. La scelta di votare in Italia può essere revocata con una comunicazione scritta da inviare o consegnare all’Ufficio consolare con le medesime modalità ed entro la stessa data prevista per l’esercizio dell’opzione. Se si sceglie di rientrare in Italia per il voto, la legge non prevede alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute, ma solo agevolazioni tariffarie all’interno del territorio italiano.